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Imposta sostitutiva per rendimenti TFR: scadenza imminente

lentepubblica.it • 15 Dicembre 2015

tfrrLa prima tranche dell’imposta totale, pari al 90%, va versata tramite F24 con il codice tributo 1712. È possibile sfruttare in compensazione eventuali crediti per altre tasse e contributi.


Chiamata in cassa per i datori di lavoro il prossimo 16 dicembre. I sostituti d’imposta, sono tenuti a versare l’acconto sui rendimenti del Tfr dei propri dipendenti accantonati nelle casse aziendali al 31 dicembre 2014. Sulle rivalutazioni, infatti, è dovuta un’imposta sostitutiva, da quest’anno con aliquota del 17% (fino allo scorso anno era dell’11%).

 

La rivalutazione – come previsto dall’articolo 2120 del codice civile – avviene sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (in questo caso, dicembre 2014).
Quali datori di lavoro

 

Devono rispettare la scadenza coloro che, in qualità di sostituto d’imposta, determinano l’imposta dovuta dai dipendenti e la riversano nelle casse dello Stato. Sono esclusi i datori di lavoro domestico (ad esempio, chi ha alle proprie dipendenze colf, badanti,baby sitter); infatti, in quest’ultimo caso, l’obbligo di versare la sostitutiva è a carico dei lavoratori stessi, che devono provvedervi nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui riscuotono il Tfr, indicando nel modello F24 il codice tributo “1714”.

 

Un’altra eccezione è rappresentata dalle aziende che hanno aperto i battenti quest’anno, facendo le prime assunzioni a partire dal 2015; per loro, mancando una rivalutazione del Tfr, non c’è imposta sostitutiva da versare. Invece, le aziende che hanno cominciato ad assumere nel 2014 hanno due alternative:

  • saltare l’acconto del 16 dicembre e versare direttamente il saldo entro il 16 febbraio 2016
  • determinare l’acconto in via presuntiva, tenendo conto del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno in corso.

Infine, se i lavoratori hanno aderito a una forma pensionistica complementare, nulla è dovuto all’Erario, perché gli accantonamenti confluiscono totalmente nel fondo pensione.

Un solo calcolo, due strade percorribili

Per determinare l’ammontare dell’acconto da versare, il datore di lavoro può scegliere tra due metodi di calcolo: storico o previsionale.

  • Con il primo, l’acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente (in questo caso, il 2014) e di quelle riguardanti i Tfr corrisposti nel 2015 in seguito a dimissioni o licenziamenti.
  • Utilizzando il metodo previsionale, invece, l’acconto può essere determinato presuntivamente basandosi sulle rivalutazioni attese per quest’anno, prendendo come base imponibile il Tfr maturato al 31 dicembre 2014 riferito ai lavoratori ancora in servizio al 30 novembre 2015.

Per i dipendenti cessati dal lavoro prima di quella data, l’acconto da versare è pari al 90% dell’imposta trattenuta sul rendimento del Tfr al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Tutto pronto per l’F24

L’acconto, dunque, corrisponde al 90% dell’imposta totale e dev’essere pagato tramite il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “1712”. È possibile compensare l’importo con eventuali crediti maturati per altre imposte e contributi, compreso l’eventuale credito d’imposta che, in base a quanto stabilito dalla Finanziaria 1997, si è costituito in seguito al prelievo straordinario Irpef (sui Tfr) effettuato negli anni 1997 e 1998. L’appuntamento con il saldo è fissato per il 16 febbraio 2016 (codice tributo “1713”).

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Lilia Chini
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